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Sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è l’insieme delle misure di sicurezza che il datore di lavoro deve adottare per prevenire il rischio di infortuni e malattie professionali: nasce dall’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi della salute, prevenzione e formazione dei propri dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 devono adeguarsi tutte le aziende pubbliche e private con almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di ragione sociale e dalla tipologia di rischio. 

Fanno eccezione le attività senza lavoratori o con unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.

L’art.2 del D.Lgs. 81/08 definisce come lavoratore “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”

Le aziende sono obbligate ad adeguarsi in caso di:

  • società di cooperative o di persone (s.a.s., s.n.c.)
  • associati di partecipazione (art.2549 e ss. del Codice Civile)
  • allievi di tirocini formativi e di orientamento con alternanza tra studio e lavoro
  • allievi di un qualsiasi percorso formativo in cui si faccia utilizzo di laboratori e/o attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici o videoterminali
  • volontari e/o effettivi del Corpo Nazionale dei VV.FF. e della Protezione Civile
  • lavoratori socialmente utili (D.L. 468/1997)

In ogni azienda con almeno un lavoratore, il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori.

Ciò viene svolto attraverso:

  • la redazione scritta della valutazione di tutti i rischi aziendali (D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi o Procedure Standardizzate)
  • l’istituzione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • l’erogazione di tutti i corsi di formazione previsti dal Testo Unico D.Lgs. 81/08
  • la nomina del medico competente al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria

N.B.: A partire dal 1 giugno 2013 non è più accettata l’autocertificazione (legge di stabilità art.388)

Il datore di lavoro, inoltre, deve provvedere affinchè vengano messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi (fornitura dei dispositivi di protezione individuale, formazione specifica dei lavoratori in quota etc)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è uno strumento  che racchiude un’attenta valutazione di tutti i rischi presenti all’interno di un azienda che possono causare danni ai lavoratori.

Indipendentemente dal settore o dal tipo di rischio, il Documento è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore.

A seguito della valutazione, le aziende sono tenute a prendere decisioni in merito al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Sanzioni

Le sanzioni in caso di violazioni delle norme in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono molto gravi e possono arrivare sino all’arresto ed alla sospensione dell’attività.


A titolo esemplificativo ma non esaustivo ne indichiamo alcune.

VIOLAZIONE

  1. Mancata nomina e formazione dell’ RSPP
  2. Mancata formazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso
  3. Mancata formazione del R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori
  4. Mancata formazione ed informazione a tutti i lavoratori in materia di Salute e Sicurezza
  5. L’utilizzo di D.P.I. di terza categoria (salvavita)
  6. Mancata nomina del medico competente nei casi previsti
  7. Mancata valutazione dei rischi e stesura D.V.R.

SANZIONE

  1. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
  2. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
  3. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
  4. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
  5. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 €
  6. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 €
  7. Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 o da 1.096,00 a 2.192,00 € (a seconda dei casi)

RIF. NORMATIVO

  1. Art. 55 com 1 lett. b)
  2. Art. 55 com 5 lett. c)
  3. Art. 55 com 5 lett. c)
  4. Art. 55 com 5 lett. c)
  5. Art. 77 com 2 lett. d)
  6. Art. 55 com 5 lett. c)
  7. Art. 55 com 3 e 4
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