RLS & RSPP

Gli incarichi e le differenze di ruolo

RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti diritti di formazione e consultazione, nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

Il  D.Lgs. 81/08 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

NOMINA DEL RLS

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 prevede che:
- Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 49).

- Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.) Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

RLS in società dove operano esclusivamente soci lavoratori

Vale la pena porre in evidenza la risposta all’interpello n. 16/2016 del 25/10/2016 in merito al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
La Commissione Interpelli ha ribadito anche che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

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RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” professionali per i lavoratori”.

Il ruolo di RSPP può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, assegnato ad un dipendente interno all’azienda oppure svolto da un soggetto esterno all’azienda.

RSPP Svolto dal Datore di Lavoro

Se l’impresa occupa:
– fino a 30 lavoratori per le aziende artigiane o industriali;
– fino a 30 lavoratori per le aziende agricole o zootecniche;
– fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca;
– per tutte le altre tipologie, ad esclusione di quelle con rischi elevati, fino a 200 lavoratori (allegato II D.Lgs. 81/2008).

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà frequentare un corso di formazione diverso (più breve), della durata variabile a seconda della fascia di rischio in cui rientra l’azienda:
– Basso: 16 ore
– Medio: 32 ore
– Alto: 48 ore

Anche la durata dell’aggiornamento, sempre quinquennale, dipende dalla fascia di rischio:
– Basso: 6 ore
– Medio: 10 ore
– Alto: 14 ore.